LICEO SCIENTIFICO STATALE “G.PEANO” CUNEO

Via Monte Zovetto,8 –12100 Cuneo – c.f. 80009910045

tel.0171/692906 –fax 0171/435200 – e-mail: g.peano@libero.it

 

 

TASSE SCOLASTICHE

A.S. 2007/2008

 

TASSA DI ISCRIZIONE:  per l’a.s. 2007/2008 non va corrisposta

6,04 Euro

TASSA DI FREQUENZA:  va corrisposta  dagli alunni

  che frequenteranno nel  2007-08 la classe 4^ o 5^

15,13 Euro

TASSA DI ESAME:  va corrisposta dagli studenti che presentano domanda per sostenere esami  di idoneità, integrativi e di maturità

12,09 Euro

TASSA DI DIPLOMA : va corrisposta  dagli studenti al momento del ritiro del titolo di studio

15,13 Euro

 devono essere versate sul cc.p n.1016 intestato a:

UFFICIO DEL REGISTRO TASSE CC.GG.- ROMA –TASSE SCOLASTICHE

tramite bollettini reperibili negli Uffici Postali

N.B.:la tassa di iscrizione e frequenza possono essere versate con un unico bollettino

 

 

 

TASSA “CONTRIBUTO INTERNO”: va corrisposta per ogni anno di frequenza a partire dalla classe SECONDA

45,00 Euro

 devono essere versate sul cc.p n.12765129 intestato a:

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G.PEANO” CUNEO

tramite bollettini reperibili negli Uffici Postali

 

 

 

ESONERO DEL VERSAMENTO DELLE TASSE  scolastiche (tassa di frequenza):

 

PER MERITO: viene concesso agli studenti ammessi alla classi successive con la media dell’ OTTO (incluso il voto di  Educazione Fisica e non si deve avere meno di 8 in condotta )

 

PER MOTIVI ECONOMICI:  ne ha diritto chi non supera il limite di  reddito previsto (riferito al nucleo familiare),come tabella allegata.

 

 

L’esonero viene sospeso durante l’eventuale anno di ripetenza, tranne in caso di comprovata infermità.

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

Ministero della Pubblica istruzione

C.M. n.13 Prot. n.740

Roma, 30 Gennaio 2007

 

Destinatari

Oggetto: Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2007 - 2008.

 

Com'è noto,l'art.21-9° comma della legge 11-3-1988,n.67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art.28 -4° comma della legge 28-2-1986,n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988,in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data 4 gennaio 2007 che il tasso d'inflazione programmato per il 2007 è pari al 2,0 %. I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalu tati, per l'anno scolastico 2007-2008, come dal seguente prospetto in euro:

I nuclei familiari formati dal seguente numero di persone

Massimo di reddito per l'anno scolastico 2006-2007 riferito all'anno d'imposta 2005

Rivalutazione in ragione del 2,0%, con arrotondamento all’unità di euro superiore

Massimo di reddito espresso in euro per l' a.s. 2007-2008 riferito all'anno d'imposta 2006

1

euro 4.625,00

euro 93,00

euro 4.718,00

2

euro 7.673,00

euro 154,00

euro 7.827,00

3

euro 9.864,00

euro 198,00

euro 10.062,00

4

euro 11.781,00

euro 236,00

euro 12.017,00

5

euro 13.697,00

euro 274,00

euro 13.971,00

6

euro 15.524,00

euro 311,00

euro 15.835,00

7 e oltre

euro 17.348,00

euro 347,00

euro 17.695,00



Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990).

Si rammenta che, nel decorso anno, con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali. L'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha disposto, tra l'altro, che resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226.

Viene, pertanto, confermato l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Con l'occasione, in relazione al versamento della tassa erariale e del contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, non sembra inopportuno far presente in questa sede che, come già precisato con la OM n.22 del 20-2-2006, art.22, il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio. Il pagamento della tassa erariale, nonchè dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato in uno con la presentazione della domanda presso l'istituto prescelto.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto