LICEO
SCIENTIFICO STATALE “G.PEANO” CUNEO
Via
Monte Zovetto,8 –12100 Cuneo – c.f.
80009910045
tel.0171/692906 –fax 0171/435200 – e-mail: g.peano@libero.it
TASSE SCOLASTICHE
A.S. 2007/2008
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TASSA DI ISCRIZIONE: per l’a.s. 2007/2008 non
va corrisposta |
6,04 Euro |
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TASSA DI FREQUENZA: va corrisposta dagli alunni che frequenteranno nel
2007-08 la classe 4^ o 5^ |
15,13 Euro |
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TASSA DI ESAME: va corrisposta dagli
studenti che presentano domanda per sostenere esami di idoneità, integrativi e di maturità |
12,09 Euro |
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TASSA DI DIPLOMA : va
corrisposta dagli studenti al momento
del ritiro del titolo di studio |
15,13 Euro |
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devono essere versate sul cc.p
n.1016 intestato a: UFFICIO DEL REGISTRO TASSE CC.GG.- ROMA –TASSE SCOLASTICHE
tramite bollettini reperibili negli Uffici Postali N.B.:la
tassa di iscrizione e frequenza possono essere versate con un unico
bollettino |
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TASSA “CONTRIBUTO INTERNO”: va
corrisposta per ogni anno di frequenza a partire dalla classe SECONDA |
45,00 Euro |
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devono essere versate sul cc.p
n.12765129 intestato a: LICEO SCIENTIFICO STATALE “G.PEANO”
CUNEO
tramite bollettini reperibili negli Uffici Postali |
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ESONERO
DEL VERSAMENTO DELLE TASSE scolastiche
(tassa di frequenza):
PER
MERITO: viene concesso agli
studenti ammessi alla classi successive con la media dell’ OTTO (incluso il
voto di Educazione Fisica e non si deve
avere meno di 8 in condotta )
PER
MOTIVI ECONOMICI: ne ha diritto chi non supera il limite
di reddito previsto (riferito al nucleo
familiare),come tabella allegata.
L’esonero viene sospeso
durante l’eventuale anno di ripetenza, tranne in caso
di comprovata infermità.
Ministero della Pubblica istruzione
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C.M. n.13 Prot.
n.740 |
Roma, 30 Gennaio 2007 |
Oggetto: Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2007 - 2008.
Com'è noto,l'art.21-9° comma della legge 11-3-1988,n.67
(legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito
previsti dall'art.28 -4° comma della legge
28-2-1986,n.41 (legge finanziaria 1986) sono
rivalutati, a decorrere dall'anno 1988,in ragione del tasso d'inflazione annuo
programmato.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha
comunicato in data 4 gennaio 2007 che il tasso d'inflazione programmato per il
2007 è pari al 2,0 %. I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle
tasse scolastiche, pertanto, sono rivalu tati, per l'anno scolastico 2007-2008, come dal seguente
prospetto in euro:
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I nuclei familiari formati dal seguente numero di persone |
Massimo di reddito per l'anno scolastico 2006-2007
riferito all'anno d'imposta 2005 |
Rivalutazione in ragione del
2,0%, con arrotondamento all’unità di euro superiore
|
Massimo di reddito espresso in euro per l'
a.s. 2007-2008 riferito all'anno d'imposta
2006 |
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1 |
euro 4.625,00 |
euro 93,00 |
euro 4.718,00 |
|
2 |
euro 7.673,00 |
euro 154,00 |
euro 7.827,00 |
|
3 |
euro 9.864,00 |
euro 198,00 |
euro 10.062,00 |
|
4 |
euro 11.781,00 |
euro 236,00 |
euro 12.017,00 |
|
5 |
euro 13.697,00 |
euro 274,00 |
euro 13.971,00 |
|
6 |
euro 15.524,00 |
euro 311,00 |
euro 15.835,00 |
|
7 e oltre |
euro 17.348,00 |
euro 347,00 |
euro 17.695,00 |
Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie
Generale n.118 del 23-5-1990).
Si rammenta che, nel decorso anno, con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 è stato
comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo,
secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione
secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche
erariali. L'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha disposto, tra l'altro, che
resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell'articolo 28, comma 1 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226.
Viene, pertanto, confermato l'esonero dal pagamento
delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al
secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
Con l'occasione, in relazione al versamento della tassa erariale e del
contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, non sembra inopportuno
far presente in questa sede che, come già precisato con la OM n.22 del 20-2-2006, art.22, il
versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta,
regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora
essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.
La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed
attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie,
deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente
sostenuti per le predette prove di laboratorio. Il pagamento della tassa
erariale, nonchè dell'eventuale contributo, deve
essere effettuato e documentato in uno con la
presentazione della domanda presso l'istituto prescelto.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto